Articolo 7 Lett. i) Progetti di riorganizzazione collegati ai fondi del PNRR.
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è articolato in progetti di investimento e riforme, organizzate in sei missioni, una delle quali riguarda la Salute (missione 6), per la quale ha previsto importanti finanziamenti per sostenere sostanziali riforme a beneficio del Servizio sanitario nazionale così come definito dalla Legge n. 833 del 23.12.1978 e s.m.i.
Gli interventi della Missione 6 Salute del PNRR, da raggiungere entro il 2026, si dividono in due aree principali:
– Ridisegnare la rete di assistenza territoriale con professionisti e prestazioni disponibili in modo capillare su tutto il territorio nazionale, per una sanità che sia vicina e prossima alle persone;
– Innovare il parco tecnologico ospedaliero, digitalizzare il Servizio Sanitario Nazionale, investire in ricerca e formazione del personale sanitario per una sanità più sicura, equa e sostenibile.
In quest’ottica gli interventi della Missione Salute sono divisi in due Componenti, ognuna delle quali prevede una riforma e specifici investimenti:
Componente 1 — Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale;
Componente 2 — Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale.
Relativamente alla missione 6 Salute, Componente 1, l’obiettivo è il rafforzamento delle restazioni erogabili sul territorio, grazie alla creazione di strutture e presidi territoriali (come le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità), all’implementazione dell’assistenza domiciliare, allo sviluppo della telemedicina e ad una più efficace integrazione con tutti i servizi socio-sanitari, terzo settore compreso.
Il D.M. 23.05.2022, n. 77 “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale del SSN”, in coerenza con gli interventi previsti dalla C.1 della missione 6 Salute “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale”, ha, quindi, delineato un nuovo assetto organizzativo della rete di assistenza sanitaria territoriale, definendone modelli e standard.
Con proprie deliberazioni la Giunta Regionale ha approvato la programmazione dell’assetto organizzativo ed operativo della rete assistenziale territoriale, in attuazione di quanto previsto ex Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) e D.M. 23/05/2022, n. 77, e la declinazione tecnica ed operativa degli aspetti programmatori ed organizzativi della nuova rete territoriale assistenziale della Regione Toscana.
La riforma è volta ad individuare un nuovo modello organizzativo per la rete di assistenza sanitaria territoriale, con la determinazione dei relativi standard strutturali, tecnologici e organizzativi, da affiancare a quelli dell’assistenza ospedaliera, nonché l’introduzione di un nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico.
Punto fondamentale della riorganizzazione è il potenziamento degli Ospedali di comunità, a degenza breve (15-20 giorni), per lo sviluppo delle cure intermedie tra ospedale e ambulatorio, al fine di alleggerire gli ospedali dalle prestazioni a bassa complessità e contenere gli accessi al pronto soccorso.
Il progetto di riorganizzazione dell’assistenza territoriale è da considerarsi parte integrante della riqualificazione del Servizio Sanitario Nazionale, consentendo la presa in carico della patologia nell’ambito appropriato, permettendo così di ridurre la congestione della rete ospedaliera. La riqualificazione dei servizi territoriali si pone l’obiettivo di mettere a disposizione servizi integrati di assistenza tali da consentire l’adeguata e tempestiva presa in carico multidimensionale delle patologie. Tale strategia, accrescendo l’efficienza dei servizi e migliorandone la qualità, costituisce la necessaria premessa alla riduzione delle liste di attesa e al sovraffollamento e improprio utilizzo dei servizi di emergenza-urgenza.
Saranno oggetto di confronto gli atti di programmazione che la Giunta Regionale approverà in applicazione del D.M. 23.05.2022, n. 77 sopra richiamato.
Per quanto riguarda la C. 2 “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale”, nel ricordare che con la DGRT n. 503 del 25-06-2013 (allegati b e c) erano già state date indicazioni sulle modalità di svolgimento delle attività di sperimentazione e ricerca nelle strutture del sistema sanitario regionale, si ritiene necessaria una verifica del suo stato attuativo mediante la predisposizione, da parte delle aziende, di una relazione sullo stato attuale, che sarà richiesta dalla Regione, fornita entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo e che sarà inoltrata alle OO.SS.. Ciò premesso, la Regione Toscana e le OO.SS condividono la necessità di fornire alle Aziende le seguenti indicazioni:
I processi di innovazione organizzativa e le sperimentazioni gestionali messi in atto nelle Aziende devono comunque rispettare le norme contrattuali e legislative che regolano il rapporto di lavoro dei dirigenti.
Le attività di ricerca effettuate nelle aziende ed enti del SSRT (compresi gli IRCCS) dovranno comunque tener conto del fatto che la “mission” principale del SSR è quella di rispondere ai bisogni assistenziali dei cittadini.
Per quanto attiene la digitalizzazione – in riferimento ai vari programmi gestionali ed agli adempimenti relativi al fascicolo sanitario elettronico previsti dal Decreto Ministeriale del 7 settembre 2023 in tema di refertazione, lettere di dimissione ed alimentazione del fascicolo stesso, la Regione Toscana impegna le aziende a fornire soluzioni e servizi digitali per migliorare l’efficienza, l’accessibilità e la qualità dei servizi informatici forniti agli operatori.
In dettaglio, si forniscono pertanto le seguenti indicazioni:
Accesso unico attraverso SPID o CNS in via prioritaria per tutti i programmi,
riservando solo in alternativa l’accesso via password⁷;
Programmi di gestione delle presenze che tengano conto delle norme contrattuali vigenti e dei regolamenti orari delle varie aziende, prevedendo causali identificative delle varie attività ed “alert” su vari istituti quali: ferie – riposi giornalieri e settimanali– eccedenze orarie – numero chiamate in pronta disponibilità. Controlli di congruenza con i piani di lavoro;
Sviluppo e implementazione di sistemi di gestione delle informazioni sanitarie e di archiviazione dei referti radiologici e di laboratorio, prevedendo l’integrazione di soluzioni digitali per migliorare la comunicazione e la condivisione dei dati tra tutte le aziende della regione, i vari reparti, i professionisti sanitari ospedalieri e sul territorio, ivi compresi i medici di famiglia, privilegiando la comunicazione dematerializzata e riducendo al minimo il consumo di carta;
Implementazione di soluzioni per la telemedicina e la consulenza online di semplice accesso e utilizzo, adeguatamente presidiati da protocolli operativi condivisi ed approvati dall’unità di rischio clinico regionale, al fine di minimizzare la possibile insorgenza di problematiche di tipo medico legale e permettere rilevazioni ai fini amministrativi e contabili ove previsti;
Fornitura di tecnologie⁸ per migliorare l’esperienza del paziente, come app mobili per la prenotazione di appuntamenti, la consultazione e la gestione del fascicolo sanitario elettronico;
Fornitura di assistenza e manutenzione continua e di prossimità per garantire il
corretto funzionamento dei programmi;
Prestare particolare attenzione alla sostituzione e all’aggiornamento programmato delle macchine, al fine di ridurre il problema dell’obsolescenza;
Sviluppare un’organizzazione e semplificazione dell’operatività, al fine di ridurre il carico burocratico degli operatori sanitari e permettere loro di dedicare maggior tempo all’attività assistenziale.
₇ Prevedendo un unico accesso per ogni sessione valido per tutti i programmi necessari per le attività di servizio.
₈ Hardware e software
Articolo 7 Lett. j) Piano di riparto tra le aziende e gli enti del territorio regionale
delle risorse di cui all’art. 1, comma 293 della legge 30/12/2021, n. 234 e s.m.i.;
L’articolo 1, comma 293 della L. 30 dicembre 2021 n. 234 stabilisce che “Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di pronto soccorso, nell’ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro è definita, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni di euro per il personale del comparto sanità, una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell’effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022”.
L’articolo 1, comma 526 della L. 29 dicembre 2022 n. 197, modificato dall’ art. 11, comma 3, del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2023, n. 56, incrementa i limiti di spesa lordi previsti dall’articolo 1, comma 293, della L. n. 234/2021, per la definizione della specifica indennità ivi indicata, dal 1º giugno 2023 al 31 dicembre 2023, di 100 milioni di euro complessivi, di cui 30 milioni di euro per la dirigenza medica e 70 milioni di euro per il personale del comparto sanità, e, con decorrenza dal lº gennaio 2024, di complessivi 200 milioni di euro annui, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità.
L’articolo 7 del CCNL dell’Area Sanità, triennio 2019-2021, dà facoltà alle Regioni, previo confronto con le Organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso CCNL, di emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa e del confronto aziendale in relazione ad una serie di materie, tra le quali quella relativa al piano di riparto tra le aziende e gli enti del territorio regionale delle risorse di cui all’articolo 1, comma 293, della L. 234/2021 e s.m.i..
L’articolo 75, comma 2, del predetto CCNL stabilisce che “A decorrere dal 31.12.2021 e a valere dall’anno successivo, le risorse di cui all’art. 1, comma 293 della legge n. 234/2021, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 526 della legge n. 197/2022, sono ripartite tra le regioni applicando agli importi annualmente disponibili i rispettivi coefficienti percentuali di cui all’allegata tabella A. Le risorse di pertinenza di ciascuna regione sono ripartite tra le Aziende ed enti, previo confronto ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. h) (Confronto regionale), con integrale destinazione al Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro di cui all’art. 73, comma 3, lett. a) di tale articolo”.
La tabella A al predetto CCNL attribuisce alla Regione Toscana dall’anno 2022 una quota parte delle predette risorse pari ad una percentuale del 7,165 % calcolata sulla base del monte salari dei medici, dei veterinari e degli odontoiatri da Conto Annuale-Ragioneria Generale dello Stato 2021.
L’articolo 79 del CCNL 2019-2021 stabilisce quanto segue:
1) A decorrere dal 31.12.2021 ed a valere dal 2022, ai dirigenti medici operanti nei servizi di pronto soccorso compete una indennità di euro 12,00 lordi per ogni turno di dodici ore di
effettiva presenza in servizio. L’importo è riproporzionato per frazioni inferiori alle dodici ore.
2) L’importo di cui al comma 1 è incrementabile da ciascuna Azienda ed Ente in sede di
contrattazione aziendale ai sensi dell’art. 9, comma 5, lett. m) (Contrattazione collettiva
integrativa. soggetti e materie).
3) Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono corrisposti a valere sulle risorse di cui all’art. 73,
comma 3, lett. a)”. I commi 3, lett. a) e 4, lett. a), dell’articolo 73 dello stesso CCNL stabiliscono l’incremento del fondo condizioni di lavoro delle Aziende ed Enti con le risorse di cui all’articolo 75, comma 2 per la corresponsione dell’indennità di pronto soccorso di cui all’articolo 79.
L’ARAN con l’orientamento applicativo ASAN 110 del 14 febbraio 2024 ha precisato che l’articolo 75, comma 2 del CCNL citato, consente alle Regioni e alle Aziende di utilizzare anche le risorse stanziate per gli anni 2023 e 2024 dall’articolo 1, comma 526 della L. n. 197/2022.
In considerazione della ratio dell’indennità, finalizzata a ristorare il disagio a cui sono sottoposti tutti i dipendenti nell’ambiente lavorativo dei servizi di pronto soccorso e premesso quanto sopra, si prende atto che, ai sensi dell’articolo 79, comma 1 del CCNL 2019-2021, il beneficio compete ai dirigenti operanti nei servizi di pronto soccorso e inseriti nei relativi piani di lavoro, ivi compresi i dirigenti anche non assegnati stabilmente ai reparti di PS ma che tuttavia – sempre in base ai già citati piani di lavoro ed alle modalità organizzative aziendali – abbiano nel medesimo periodo effettuato interi servizi o turni di PS.
L’indennità competerà, oltre che ai Medici stabilmente facenti parte delle équipes di Pronto Soccorso – Unità Operative separate e distinte -, anche a quei Medici di altre UU. OO. i quali comunque effettuano turni di servizio programmati presso i Pronto Soccorso/DEA (escluse pertanto consulenze, inclusi invece OBI, Ambulatorio Medico Avanzato, fast track, ambulatori codici minori).
Pertanto, le risorse assegnate alla Regione Toscana in attuazione dell’articolo
1, comma 293 della L. 234/2021, e dall’articolo 1, comma 526 della L. 29 dicembre 2022 n. 197 e s.m.i., che incrementano il fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro, per gli anni 2022, 2023 e 2024 sono ripartite tra le Aziende del SSR con la quantificazione in rapporto al numero dei turni lavorati dai dirigenti incardinati nei servizi e con i criteri su individuati.
Sono esclusi dal conteggio e non danno luogo al pagamento dell’indennità i turni svolti in produttività aggiuntiva.
Inoltre, ferme restando eventuali diverse determinazioni della contrattazione collettiva integrativa, l’indennità sarà attribuita presso ogni Azienda nella misura minima di euro 20 con decorrenza 1º gennaio 2022 e fino al 31 maggio 2023 e di euro 60 dal 1º giugno 2023 per ogni turno di dodici ore di effettiva presenza in servizio. Tale valore, riproporzionato per frazioni inferiori a 12 ore, assorbe il valore dell’indennità riconosciuta dall’articolo 79, comma 1 del CCNL e dovrà comunque essere proporzionalmente ridotto qualora le risorse a disposizione non dovessero essere sufficienti a garantirlo.
Viceversa, le aziende utilizzeranno le risorse che eventualmente dovessero ancora essere disponibili a consuntivo, e fino al loro completo utilizzo, per incrementare l’anzidetto compenso proporzionalmente al numero di ore effettuate da ciascun dirigente.
I criteri di riparto delle risorse tra le aziende hanno validità per il triennio 2022-2024.
Per l’anno 2025 e seguenti le parti si riservano di rivederli sulla base delle variazioni dei turni effettuati nei servizi di pronto soccorso nell’anno 2024 e successivi.
Verbale definitivo definito nell’incontro del 12/07/2024