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“AIUTO AL MORIRE”: LEGGE REGIONALE RT 14 MARZO 2025, N. 16

Modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024

La legge approvata dalla RT non riguarda il fine vita, che caratterizza solitamente il periodo nel quale il paziente ha aspettative di vita ridotte, ma l’attuazione dei doveri di solidarietà che il Servizio sanitario regionale toscano è chiamato a garantire nel rispetto della libertà decisionale della persona assistita e all’interno di un mandato di tutela universalistica che è a carico del SSN in determinate condizioni estreme di salute. In altre parole questa legge, che si intitola “ Modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale 242/2019 e 135/2024”, prende atto che già alcune Aziende Sanitarie Toscane hanno regolamentato la materia della morte volontaria medicalmente assistita mediante delibere aziendali e che quindi era necessario coordinare l’applicazione delle sentenze con un dettato legislativo regionale che garantisse l’omogeneità della loro applicazione. Il mandato imperativo della legge è quindi non abbandonare il paziente, garantirne la autodeterminazione, rispettarne la dignità. La norma dispone la costituzione di una Commissione multidisciplinare permanente pubblica che verifichi la sussistenza dei requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito nonché la definizione delle relative modalità di attuazione e che agisca in assenza di conflitti di interesse, e la costituzione di un Comitato per l’etica nella clinica, il quale agirà sia esaminando la richiesta di assistenza della persona assistita sia esaminando il parere della Commissione multidisciplinare, con funzioni di “cintura protettiva intorno a queste persone particolarmente vulnerabili”. La legge regionale approvata è quindi una buona legge che rispetta quanto disposto dalle sentenze della Corte costituzionale 25 settembre 2019, n. 242 e 1° luglio 2024, n. 135 relative al suicidio medicalmente assistito nelle quali non è stato introdotto alcun diritto al suicidio assistito, ma il bilanciamento tra il diritto alla vita ed alla autodeterminazione, valorizzando l’inalienabile dignità decisionale di cui ogni vita è portatrice, pur attraverso precisi limiti e criteri, rispondendo alla richiesta di un aiuto concreto al morire. Nella Legge RT le Sentenze della Corte Costituzionale costituiscono sempre il faro di riferimento. Infatti nella norma nell’art. 4 bis, dedicata alla rilevazione dei requisiti, “la Commissione verifica in via preliminare che il richiedente abbia ricevuto una informazione chiara e adeguata sulla possibilità di accedere ad un percorso di cure palliative. Il richiedente è altresì informato del suo diritto di rifiutare o revocare il consenso a qualsiasi trattamento sanitario, anche di sostegno vitale, e della possibilità di ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua ai sensi della l. 219/2017”.
Solo quando il richiedente “conferma la volontà di accedere al suicidio medicalmente assistito la Commissione procede alla verifica dei requisiti. L’equilibrio della norma attuativa è quindi senza dubbio alcuno prudente. La funzione terza ed indipendente, poi, e priva di conflitti di interessi sia per la Commissione e sia per il Comitato per l’Etica nella clinica pubblici costituisce la garanzia ulteriore per il paziente tesa ad evitare il rischio di una morte prematura o eventuali abusi in danno di persone assistite vulnerabili. Questo è un motivo ulteriore per valutare favorevolmente la norma.
La riflessione medica in materia è stata nel tempo condivisa, sapendo che in questo caso il tema delicatissimo non è quello del fine vita, ma quello ben diverso del suicidio assistito. I medici da sempre condividono nel Codice di Deontologia le regole morali che guidano l’intera categoria.
I medici hanno compiuto in ambito etico un lungo percorso che li ha portati da una posizione paternalista, dove il paziente affidava il proprio bene salute al medico, al punto di arrivo della medicina condivisa dove la salute non costituisce più solo un necessario diritto sociale, ma assurge a diritto di libertà sotto la guida degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione Italiana. Non è sfuggita pertanto alla FNOM la necessità di modificare il 6 febbraio 2020 il Codice di Deontologia Medica a fronte della Sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019, che, valorizzando la autodeterminazione della persona assistita, come da Legge 219/2017, indicava la incostituzionalità, per determinate condizioni di salute della disposizione dell’art. 580 del Codice Penale in materia di agevolazione del suicidio.
Fino al 2019 il Codice di Deontologia Medica recitava: – Art. 17 “Atti finalizzati a provocare la morte”: Il medico, anche su richiesta del paziente, non deve effettuare né favorire atti finalizzati a provocarne la morte.” La riflessione ampia realizzata in piena pandemia portava la FNOM a dare chiari indirizzi applicativi chiarificatori in materia come segue:
“Indirizzi Applicativi Allegati all’art. 17 e correlati ai sensi della Sentenza 242/19 della Corte Costituzionale La libera scelta del medico di agevolare, sulla base del principio di autodeterminazione dell’individuo, il proposito di suicidio autonomamente e liberamente formatosi da parte di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, che sia pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli (sentenza 242/19 della Corte Costituzionale e relative procedure), va sempre valutata caso per caso e comporta, qualora sussistano tutti gli elementi sopra indicati, la non punibilità del medico da un punto di vista disciplinare”.
La scelta pertanto libera e consapevole del paziente di accelerare un processo di morte percepito e considerato come gravemente penoso, presenti i requisiti indicati dalla Corte, laddove si concretizzi in “aiuto medico a morire”, comporta per il medico e per il personale sanitario una importante scelta morale, tanto che la Legge Regionale Toscana richiama la individuazione dei membri previsti della Commissione su base volontaria, come è su base volontaria il supporto tecnico ovvero “l’assistenza sanitaria per la preparazione all’autosomministrazione del farmaco autorizzato”.
Il limite invalicabile dell’art. 17 del CDM non è superato dalla legge toscana che cammina in accordo con la Sentenza della Corte Costituzionale in merito all’aiuto al morire nei limiti indicati e col supporto tecnico che agevola l’autosomministrazione.
In conclusione le attività svolte, nei limiti delle Sentenze della Corte Costituzionale e della Legge Regionale Toscana, dai Comitati per l’Etica Clinica e dalle Commissioni multidisciplinari non sono punibili né in sede penale, né disciplinare.
Quello che però resta alla fine di queste riflessioni è la capacità di comprendere che la scienza ci illumina, ma che solo la comprensione della sofferenza può ricordarci la nostra umanità.

LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO CON IL TESTO DELLA LEGGE

A cura del Prof. Massimo Martelloni
Membro Commissione Assicurativa Nazionale ANAAO e Consigliere Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Firenze

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