Articolo 7 Lett. k) I criteri generali sulla programmazione dei servizi di emergenza
e, in particolare, di pronta disponibilità e di guardia.
Si richiamano gli atti normativi e d’indirizzo emanati dalla Regione Toscana, tra cui si cita l’accordo sulla continuità assistenziale nel contesto ospedaliero del 25/11/2008, le cui indicazioni principali si ritengono tuttora valide ancorché necessitino solo di un adeguamento alle vigenti norme contrattuali, le Delibere n. 1235 del 28/12/2012, n. 1200 del 29/11/2016, l’accordo sulla sospensione dello stato di agitazione firmato in data 5/9/2022 tra OO.SS. della dirigenza dell’area sanità e l’amministrazione regionale, che recita: “Riorganizzazione Ospedali di Base: Costituire un tavolo di confronto regionale con l’intersindacale della Dirigenza dell’Area Sanità Toscana sul progetto regionale di realizzare un nuovo modello organizzativo della rete ospedaliera che affronti in particolare le attività da sviluppare nella rete degli “Ospedali di Base” e di “Base in zone disagiate”, nell’ottica di garantire l’efficacia, la sicurezza delle cure, concorrere all’abbattimento delle liste di attesa, il miglioramento dei servizi resi e il rispetto delle norme contrattuali e della legislazione vigente valutando anche la possibilità di garantire migliori condizioni di lavoro anche attraverso una valorizzazione
economica e professionale del personale impegnato”.
Con il presente documento le parti concordano nel ribadire la necessità di una proposta di revisione della rete ospedaliera, pertanto è urgente organizzare un tavolo di confronto regionale che rediga una proposta di riorganizzazione, cosa peraltro già ipotizzata nell’accordo del settembre 2022.
In questa sede si premette altresì che:
in virtù di una maggiore specifica conoscenza dell’organizzazione di ciascuna azienda e quindi anche per esprimere organizzativamente al meglio le peculiarità di ogni singola Azienda, rientrano nella competenza del confronto aziendale di cui all’ Art. 6 comma 3 lettera L: “I criteri generali sulla programmazione dei servizi di pronta disponibilità e guardia…”.
Le aziende non devono limitarsi a redigere il piano aziendale, ma devono anche
monitorarlo e valutarlo in relazione al numero di attivazioni delle prestazioni che
sarebbero utilmente svolte nei turni festivi e notturni, alla loro durata. Il monitoraggio è utile anche per stabilire, alla luce di dati oggettivi, la necessità di mantenere o istituire turni di guardia o di pronta disponibilità.
Le aziende devono valutare il numero di letti da assegnare ad un turno di guardia anche in relazione al numero degli interventi espletati, al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza ed assistenza.
Le aziende devono predisporre eventuali protocolli sulla gestione delle assenze
improvvise art. 8 comma 2 CCNL 2019/2021. Inoltre sarebbe opportuno, per i servizi essenziali e salva-vita, in particolare per quelli che sono esposti al rischio di più emergenze contemporanee, consentire di predisporre, nei piani aziendali, attivazioni a cascata per far fronte a tali evenienze che possono avere un impatto negativo sui pazienti.
Ad ogni buon conto si ritiene opportuno fornire alle aziende le seguenti indicazioni:
In ogni presidio ospedaliero deve essere predisposto, ed aggiornato annualmente o in caso di variazioni dell’organizzazione, il piano Guardie e Pronta Disponibilità.
Il Piano di cui al punto suddetto deve riportare in sintesi la struttura che effettua il servizio, il numero di dirigenti impiegati distinti in turni di Guardia e P.D. e il relativo impegno orario (12 ore oppure 6 o altro), ovviamente suddiviso per notti e festivi.
Il piano dovrà anche prevedere la classificazione delle diverse strutture in base all’accordo quadro nazionale sui servizi minimi essenziali da garantire in caso di sciopero.
I servizi di guardia e reperibilità devono essere svolti da dirigenti dipendenti dell’azienda e ferme restando le disposizioni normative – possono essere svolti anche da specializzandi inquadrati ai sensi del D. Lgs. 368/99.
Per quanto riguarda le guardie ex divisionali ed interdivisionali, si ritengono tuttora valide, in tema di numero massimo di posti letto, le indicazioni contenute nell’accordo della Regione Toscana sulla continuità assistenziale del 2008. Il numero dei posti letto potrà essere elevato a 100 se al dirigente in servizio di guardia è garantita la presenza in affiancamento di uno specializzando inquadrato ai sensi del decreto legislativo 368/99 oppure di un altro dirigente.
Considerato l’allegato 1 al CCNL vigente, si ritiene che un servizio di guardia ex
interdivisionale possa essere ipotizzato tenendo conto dell’equipollenza e dell’affinità delle discipline, sentito eventualmente il parere dell’unità di rischio clinico aziendale.
I servizi di guardia e di reperibilità sostitutiva della guardia possono essere svolti anche dai Direttori di struttura complessa e Direttori di programmi universitari, nel caso in cui si rendano disponibili, qualora il numero dei dirigenti non sia sufficiente a garantire il servizio.
Il servizio di guardia retribuito ai sensi dell’art.89 comma 6 si conviene che possa essere svolto – su base volontaria e nei limiti previsti dalla succitata norma – anche al di fuori della sede ordinaria di lavoro. In tal caso si applicano le previsioni dell’art.80 del CCNL 2016 – 2018.
Al di fuori di questo quadro di riferimento, il servizio di guardia in sede diversa da quella ordinaria di servizio può essere svolto – sempre su base volontaria ed in presenza di documentate carenze di personale – ricorrendo alle prestazioni aggiuntive di cui all’art 89, comma 2 , per l’intera durata oraria del turno. In quest’ultimo caso non trova applicazione la previsione dell’art. 80 del CCNL 2016 – 2018.
Il servizio di guardia retribuito ai sensi dell’art.89 può essere svolto anche dai direttori di struttura complessa, ai sensi del comma 4 dell’art.28, ferme restando le previsioni di cui al comma 3 dell’art.29.
Il servizio di pronta disponibilità integrativo della guardia è caratterizzato dall’immediata reperibilità del dirigente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere lo stabilimento nel tempo stabilito nell’ambito del piano annuale adottato, all’inizio di ogni anno, dall’Azienda o Ente del SSR per affrontare le situazioni di emergenza, in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture.
Il servizio di pronta disponibilità sostitutivo della guardia è previsto di norma solo nei reparti che non hanno assegnazione di posti letto.
Nei servizi di anestesia e nelle unità operative di rianimazione e terapia intensiva è prevista esclusivamente la pronta disponibilità integrativa. Pertanto, ove sono:
-Strutture di Anestesia, occorre almeno una Guardia h24 di Anestesia, ed una PD
integrativa di tale Guardia;
-Strutture di Rianimazione e/o di Terapia Intensiva ARTID occorre almeno una Guardia h24 dedicata, separata e distinta dalla Guardia di Anestesia, ed una PD integrativa;
-un Punto Nascita, può prevedersi, aggiuntivamente alla Guardia h24 di Anestesia, anche una Guardia h24 per il Punto Nascita, sempre separata e distinta dalla Guardia di Anestesia e dalla Guardia di Rianimazione e/o di Terapia Intensiva ARTID, ed una PD integrativa per il Servizio di Anestesia e/o per il Punto Nascita;
Tali requisiti minimi, consigliati per i DEA di I e II livello, sulla base di situazioni locali potranno dar luogo ad una flessibilità organizzativa a livello di confronto Aziendale.
(Indicazioni ARAN).
Qualora vi sia un numero medio di 3 chiamate settimanali della durata media di 3 ore per chiamata, calcolate su base quadrimestrale, l’azienda è tenuta a valutare la sostituzione del servizio di pronta disponibilità con la guardia attiva.
Il dirigente non può essere preposto a servizi di pronta disponibilità su più presidi ospedalieri contemporaneamente. Le Aziende sono invitate a rilevare eventuali situazioni difformi dall’art. 30 comma 3 CCNL 2019-2021 e ipotizzare un adeguamento e superamento delle criticità.
Il combinato disposto dalle norme contrattuali porta a concludere che il servizio di pronta disponibilità deve essere svolto nell’unità operativa, nel presidio e nello stabilimento dove il dirigente ha assegnata la sede ordinaria di lavoro. È responsabilità del dirigente, in caso di chiamata in regime di pronta disponibilità, mettersi nelle condizioni di raggiungere la sede di lavoro nel tempo stabilito dalle procedure aziendali.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 30 del vigente CCNL, il servizio di pronta disponibilità va limitato ai turni notturni ed ai giorni festivi. A livello aziendale può essere ammessa la deroga, previo confronto sindacale, per le strutture che effettuano servizi h.24 per 6 giorni la settimana, su richiesta del direttore della struttura interessata, limitatamente al sabato pomeriggio ed al pomeriggio dei giorni precedenti i festivi infrasettimanali, nella fascia oraria dalle ore 14 alle 20 e qualora in quel lasso di tempo non siano previste dall’organizzazione aziendale attività elettive. La richiesta dovrà essere autorizzata dalla Direzione Sanitaria, il turno pomeridiano dovrà essere indicato nel piano guardie e reperibilità, non dovrà essere inferiore alle 4 ore e la relativa indennità verrà calcolata in proporzione secondo quanto previsto dal CCNL. Nel contempo, la continuità assistenziale verrà garantita da un servizio di guardia che coprirà la medesima fascia oraria, retribuito con la relativa indennità calcolata in proporzione. Ai fini del conteggio relativo al numero massimo di turni di reperibilità e guardia, quelli del sabato pomeriggio ed il pomeriggio dei giorni precedenti i festivi infrasettimanali verranno calcolati come 0,5 turni.
Ricordando che l’attuale CCNL detta norme più stringenti per quanto riguarda i servizi svolti dai dirigenti al di fuori della sede ordinaria di lavoro, gli impegni assunti dalla Regione con le OO.SS. in tema di revisione della rete ospedaliera e ferme restando le indicazioni in tema di servizi di guardia al di fuori della sede ordinaria di servizio già fornite nel presente documento e la funzionalità della struttura cui il dirigente è assegnato, la Regione si impegna ad istituire un tavolo di lavoro che possa elaborare una linea d’indirizzo regionale in materia.
Infine la Regione si impegna ad istituire un tavolo di lavoro che possa elaborare una linea d’indirizzo regionale in materia di orario di lavoro alla stessa stregua di quanto avvenuto in altre Regioni.
Verbale definitivo definito nell’incontro del 12/07/2024