mercoledì, Aprile 30, 2025
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Delibera 959: Linee di indirizzo sulle prestazioni aggiuntive

Articolo 7, comma 1 lett. b) Linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive di cui all’art. 89, comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria).

L’articolo 89, comma 2, del CCNL 2019-2021 conferma le disposizioni già contenute nell’articolo 115, comma 2, del CCNL 19.12.2019, consentendo alle aziende ed enti del SSN di richiedere in via eccezionale e temporanea ai propri dirigenti medici, veterinari e sanitari – ivi compresi gli assunti a tempo determinato, ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – ad integrazione delle attività istituzionali, ulteriori prestazioni finalizzate alla riduzione delle liste di attesa o all’acquisizione di prestazioni aggiuntive per sopperire alla carenza di organico o per impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, nelle more dell’espletamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti.

L’articolo 27, comma 8, dello stesso CCNL stabilisce altresì che le aziende possono disporre
l’acquisizione delle prestazioni in parola per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli richiesti ai singoli dirigenti ai sensi dei commi 1 e 2, qualora sia necessario un impegno aggiuntivo, concordando l’applicazione dell’istituto con le équipe interessate in base al regolamento adottato dalle Aziende ed Enti. Resta fermo che l’esercizio di tali prestazioni è possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati e nel rispetto delle norme sui riposi previste dal D.Lgs. 66/2003.

Si precisa che ai fini dell’applicazione dell’istituto in argomento, per impegno aggiuntivo deve intendersi la resa di orario in eccesso rispetto a quello previsto ai commi 1 e 2 dell’articolo 27 del CCNL 2019-2021 e non riconducibile a quello definito ai sensi del comma 3 dell’articolo 27 stesso.

L’art. 89, comma 6, del CCNL 2019-2021 prevede poi che, qualora tra i servizi istituzionali da assicurare eccedenti gli obiettivi prestazionali negoziati vi siano i servizi di guardia notturna, l’acquisto di prestazioni aggiuntive, effettuabile in rigorosa conformità alle disposizioni contrattuali nazionali, deve avvenire nel rispetto delle linee di indirizzo regionali che definiranno anche la disciplina delle guardie.

Nell’applicazione del comma 8 dell’art. 27, le Aziende ed Enti garantiscono annualmente
l’invarianza finanziaria del costo complessivo delle prestazioni aggiuntive, al lordo degli oneri riflessi a carico del bilancio dell’Azienda ed Ente, prendendo a riferimento il corrispondente complessivo sostenuto per l’anno 2021 – detratti eventuali finanziamenti derivanti da specifiche disposizioni di legge intervenute nella predetta annualità. Tale limite, previsto dal comma 4 dell’art. 89, può essere integrato con l’eventuale quota di cui all’art. 1, comma 4, lett. c) della Legge 3.8.2007, n. 120 e s.m.i., tenendo conto della eventuale perequazione e compensazione a livello regionale.

Sono fatte salve le specifiche disposizioni legislative in materia che incrementano le tariffe di cui al comma 3 dell’art. 89 rendendo disponibili ulteriori risorse rispetto al limite di cui al comma 4.

L’art. 1, comma 218 della Legge 30 dicembre 2023 n. 213 (Legge di bilancio 2024), per far fronte alla carenza di personale sanitario, ridurre le liste di attesa e il ricorso alle esternalizzazioni, autorizza gli incrementi fino a 100 euro-ora della tariffa oraria per il personale medico, già prevista in relazione ai servizi di emergenza-urgenza dall’art. 11 del D.L. 34/2023, convertito nella L. n. 56/2023, per il triennio 2024-2026. Il successivo comma 220 dispone, per far fronte a tale finalità, una somma pari a 200 milioni di euro a livello nazionale, di cui 12.660.000 euro sono assegnati alla Regione Toscana dalla tabella allegata alla stessa legge. Tale importo costituisce il limite di spesa per la Regione Toscana per le finalità di cui al comma 218.

Alla luce della suddetta premessa normativa, si indica quanto segue allo scopo di una omogenea applicazione dell’istituto:
a) le prestazioni aggiuntive hanno carattere di eccezionalità e temporaneità e non possono
essere utilizzate quale strumento di normale pianificazione delle attività istituzionali;
b) Le aziende devono inserire nella propria regolamentazione per lo svolgimento delle
prestazione aggiuntive la previsione espressa che l’istituto può essere utilizzato solo dopo
che siano stati garantiti gli obiettivi prestazionali negoziati, individuando efficaci sistemi di
controllo diretti a verificare l’assolvimento delle prestazioni correlate all’orario contrattuale da parte del dirigente.
c) le prestazioni aggiuntive possono essere utilizzate per sopperire alla carenza di organico:

1) in caso di carenza di dirigenti medici, veterinari e sanitari a tempo indeterminato o determinato nelle more delle assunzioni o comunque del completamento delle dotazioni organiche previste nei piani triennali dei fabbisogni di personale approvati dalla Regione;
2) in caso di effettive carenze di dotazione degli organici di specifiche discipline per le quali nell’ultimo triennio siano state indette ordinarie procedure di reclutamento e non siano stati sufficienti i reclutamenti;
3) in caso di dover garantire i servizi negli stabilimenti collocati in zone disagiate o poco attrattive;

d) le prestazioni aggiuntive possono essere utilizzate per il contenimento delle liste di attesa, fermo restando quanto descritto al punto b ed il dovuto per l’assolvimento dell’orario di lavoro del dirigente.

È opportuno precisare che le prestazioni aggiuntive di équipe devono essere attribuite in modo indifferenziato a tutti i dirigenti che volontariamente ne facciano richiesta.

Oltre a tutto quanto suddetto, in proposito all’argomento prestazioni aggiuntive di cui all’art. 89, comma 2, si esprimono le seguenti linee d’indirizzo generale:
1) Le risorse a disposizione di ogni azienda o ente del SSRT per il finanziamento dell’istituto
sono quelle corrispondenti al costo sostenuto dalle medesime nell’anno 2021 al netto dei costi derivanti da finanziamenti previsti da specifiche disposizioni di legge intervenute nella predetta annualità.

2) Le risorse di cui al punto 1 devono essere incrementate:
a) delle quote della trattenuta, effettuata, nello stesso anno 2021, nella misura del 5% del
compenso dei dirigenti che hanno effettuato la libera professione intramuraria, destinate
alla riduzione delle liste di attesa ai sensi dell’art. 1, comma 4, lett. e) della Legge
3.8.2007, n. 120 e s.m.i (c.d. fondo “Balduzzi”);
b) delle quote assegnate alla Regione del finanziamento di cui all’articolo 1, comma 220 della L. n. 213/2023, ammontante per la Regione Toscana a 12.660.000 euro per ciascuno
degli anni 2024, 2025 e 2026.

3) Le risorse di cui al precedente punto b) a disposizione della Regione Toscana per l’anno 2024 sono ripartite tra le Aziende ed Enti da parte della Regione stessa come indicato nell’allegato 1 presente documento che è stato redatto tenendo conto dei seguenti principi di proporzionalità:
 ⅓ in base all’attribuzione delle risorse di cui al comma 232 della L. n. 213/2023
effettuata con DGR 243 del 4 marzo 2024;
 ⅓ tenendo conto del valore della prestazioni aggiuntive sostenute da ciascuna delle
aziende ed enti nell’anno 2021¹ rispetto al complessivo valore regionale;
 ⅓ tenendo conto delle cessazioni dei dirigenti medici a tempo indeterminato negli anni
2022 e 2023 rispetto alle complessive cessazioni regionali nel medesimo periodo.

Si specifica che la ripartizione suddetta è utilizzata esclusivamente per costruire la proporzionalità dell’importo complessivo assegnato a ciascuna azienda, quindi non è un vincolo per la destinazione di utilizzo da parte dell’azienda.

Salvo esplicito riferimento normativo o regionale, il medesimo importo verrà attribuito alle aziende ed enti anche per gli anni 2025 e 2026.

4) Tutte le prestazioni aggiuntive effettuate dai dirigenti sono remunerate, secondo la
tariffazione di 80,00 €/h prevista dal CCNL 2019 – 21.

È fatta eccezione, autorizzando l’azienda all’ incremento a 100,00 €/h per il triennio 2024 – 2026, nell’ambito delle risorse economiche assegnate dal comma 220 della L. n. 213/2023, per:
4.a) progetti di attività aggiuntiva per l’abbattimento liste di attesa sulla base delle
indicazioni regionali;
4.b) progetti di attività aggiuntiva per sostenere l’attività nei pronto soccorso²;
4.c) progetti di attività aggiuntiva per sostenere la carenza di organico o comunque per
coprire servizi essenziali in presidi ubicati in sedi disagiate o comunque poco attrattivi,
accertata l’impossibilità di ricorrere ad assunzioni o ad altre tipologie di reclutamenti
comunque denominati, oppure nelle more che questi avvengano. Per i progetti di cui al
presente punto 4.c), qualora le adesioni acquisite all’interno dell’azienda non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio, l’azienda può chiedere alle altre aziende del SSR³ la possibilità di allargare l’offerta anche ai loro dirigenti dipendenti, applicando modalità convenzionalmente concordate tra le aziende stesse, nel rispetto delle norme previste dal CCNL. In quest’ultimo caso si precisa che il costo della produttività aggiuntiva, anche come valore utile al limite di spesa, dovrà essere posto a carico dell’azienda fruitrice.

5) Le aziende ed enti incrementano la remunerazione di cui ai punti 4.a) 4.b) e 4.c) nei limiti delle risorse a disposizione per l’incremento come annualmente assegnate alle aziende dalla Regione.

6) Per i progetti di attività aggiuntiva per l’abbattimento liste di attesa di cui al punto 4.a)
rientranti nelle risorse economiche di cui al comma 232 della legge 213/2023, e nei limiti massimi di quanto ripartito alle aziende con DGR n°243 del 4 marzo 2024, occorre specificare che, essendo previsione di specifica disposizione di legge, non concorrono al confronto per garantire l’invarianza finanziaria di riferimento di cui all’anno 2021.

7) Da quanto previsto dai precedenti punti 4 e 5 sono fatte salve le prestazioni aggiuntive rese al di fuori dell’orario di lavoro in regime di guardia notturna che, seguendo quanto disposto dall’articolo 89, comma 6, del CCNL 2019-2021, sono remunerate nella misura di 640 euro per turno nei limiti del 12% delle guardie notturne complessivamente svolte nell’Azienda o Ente nell’anno precedente.

8) Con riferimento alle assegnazioni prospettate per l’anno 2024, la Regione Toscana si riserva la facoltà di poterle modificare in relazione ad eventuali necessità emergenti e in considerazione di quanto effettivamente speso, rispetto a quanto assegnato, da ciascuna delle aziende. Ad esempio, l’eventuale difficoltà di un’azienda ad utilizzare le risorse finalizzate all’abbattimento delle liste di attesa può dare adito ad un sistema di supporto e di subentro, per le medesime finalità, da parte delle restanti aziende del SSR per garantire il pieno ed adeguato utilizzo delle risorse.

9) Stanti sia i vincoli normativi e contrattuali sia i finanziamenti appositi, la Direzione Regionale Sanità Welfare e Coesione Sociale avvia uno specifico monitoraggio quadrimestrale che costituirà anche oggetto di confronto regionale con le OO.SS.

¹ Anno di riferimento per il tetto di spesa
² Comprese le attività ed i servizi dedicati al PS secondo l’organizzazione aziendale (ad es. PS ortopedico, pediatrico, radiologie di PS) in conformità con quanto previsto ai punti 3 e 7 della DGR 532/2023
³ nell’area vasta o a livello regionale

Verbale definitivo definito nell’incontro del 12/07/2024

LEGGI IL TESTO COMPLETO DELLA DELIBERA 959 DEL 05/08/2024

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