mercoledì, Aprile 30, 2025
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Delibera 959: Trattamento indennità di Pronto Soccorso ed altre indennità

Articolo 7 Lett. h) Criteri di allocazione delle risorse che finanziano il trattamento
accessorio previste da specifiche disposizioni di legge per le quali è necessario
l’intervento regionale che tengano anche conto della perequazione e
compensazione a livello regionale.

Attuazione dell’art. 1. co. 604 della Legge n. 234/2021
L’art. 75, c. 4 de1 CCNL 2019-2021, in attuazione della suddetta Legge, stabilisce che il
fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro e il fondo per la retribuzione di risultato a partire dal 1 gennaio 2022 possano essere incrementati in ogni Azienda di complessive
risorse nella misura non superiore a 184,46 euro per il numero di Dirigenti del Ruolo
Sanitario in servizio al 31.12.2018.

Stabilisce inoltre l’obbligo di garantire comunque una quota di almeno il 50% al fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro.

Con il presente atto si danno indicazioni alle Aziende affinché dispongano l’incremento a
decorrere dall’anno 2022 dei già menzionati fondi contrattuali nell’intera misura di 184,46
euro annui pro capite riferiti ai dirigenti dell’Area Sanità in servizio al 31.12.2018.

Attuazione dell’articolo 1, commi 435 e 435-bis della Legge n. 205/2017
Nella materia in esame va ricondotto, in particolare, quanto previsto dall’articolo 75, comma 1 del CCNL 2019-2021, secondo cui le risorse di cui all’art. 1, commi 435 e 435-bis, della Legge n. 205/2017, ripartite tra le Regioni applicando dall’anno 2023 i coefficienti percentuali di cui alla tabella A allo stesso CCNL, sono da queste ripartite tra le Aziende ed Enti, previo confronto ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. h).

L’art. 1, comma 435, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), così dispone:
“Al fine di valorizzare il servizio e la presenza presso le strutture del Servizio sanitario nazionale del personale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria e di attenuare gli effetti finanziari correlati alla disposizione di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con riferimento alla retribuzione individuale di anzianità, il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 30 milioni di euro per l’anno 2019, di 35 milioni di euro per l’anno 2020, di 40 milioni di euro per l’anno 2021, di 43 milioni di euro per l’anno 2022, di 55 milioni di euro per l’anno 2023, di 68 milioni di euro per l’anno 2024, di 80 milioni di euro per l’anno 2025 e di 86 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.
Le risorse di cui al primo periodo sono destinate a incrementare i Fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria”.

Questa disciplina è stata integrata dall’art. 25, comma 1, del D.L. n. 162/2019 convertito nella L. 28 febbraio 2020, n. 8 che ha aggiunto all’articolo 1 della legge n. 205/2017 il comma 435-bis:
“Per le medesime finalità di cui al comma 435, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse relative ai fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie sono incrementate di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 e di 18 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nell’ambito delle risorse del finanziamento sanitario nazionale, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando il rispetto del limite relativo all’incremento della spesa di personale di cui al secondo periodo, del comma 1 dell’articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.”

Le predette disposizioni sono dirette a recuperare le risorse della RIA già in godimento del
personale cessato della dirigenza medica, veterinaria, sanitaria e delle professioni sanitarie, e che dovrebbero confluire nei fondi contrattuali.

In particolare, il citato art. 75, comma 1 del CCNL 2019-2021 specifica che le risorse di cui all’art. 1 della L. 205/2017:
 in relazione al comma 435: sono interamente destinate al fondo di cui all’art. 73 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro);
 in relazione al comma 435 bis: sono interamente destinate ai trattamenti accessori del fondo di cui all’art. 72 (Fondo per la retribuzione degli incarichi).

Lo stesso comma stabilisce poi che dall’anno 2023 gli importi siano ripartiti tra le regioni
applicando i coefficienti percentuali di cui alla tabella A allegata al CCNL 2019-2021, che
differiscono dai criteri fino ad ora adottati in sede di riparto del FSN definiti dalle deliberazioni del CIPESS.

Con deliberazioni di Giunta regionale n°1195/2020; 1498/2022 e 439/2024 sono state definite le modalità di ripartizione tra le Aziende ed Enti del SSR delle risorse di cui all’art. 1, comma 435 e comma 435-bis della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Le scelte di ripartizione, maturate a livello di confronto sindacale regionale, sono state improntate a criteri che unissero una visione di SSR ed una ripartizione equa delle risorse con una propositività perequativa dei fondi contrattuali.

In particolare si è teso a:
 Una maggiore omogeneità nella ripartizione dei fondi tra le aziende del SSR e dunque tra professionisti che lavorano nello stesso sistema. Maggiore equità tra realtà omologhe e a parità di condizioni di lavoro, senza mettere in discussione il reale disagio presente in talune realtà.
 Stimolare il SSR a un utilizzo appropriato delle risorse rispetto alle finalità preposte ai fondi stessi, che poco si conciliano con una distribuzione a pioggia delle risorse medesime.
 Un’azione di monitoraggio e di stimolo alle Aziende per conseguire un utilizzo tempestivo e ottimale di tutte le risorse dei fondi per le finalità cui sono preposte.

Per l’anno 2023 e successivi si indicano i seguenti criteri per la distribuzione delle risorse:

  1. comma 435: per il 50% in relazione al personale in servizio (quale risultante dall’ultimo conto annuale certificato) e per il rimanente 50% sulla base di una distribuzione perequativa basata sul valore medio pro capite dei fondi per la retribuzione delle condizioni di lavoro, dove confluiscono le risorse del comma 435;
  2. comma 435-bis: per il 50% in relazione al personale in servizio (quale risultante dall’ultimo conto annuale certificato) e per il rimanente 50% sulla base di una distribuzione perequativa basata sul valore medio pro capite dei fondi per la retribuzione degli incarichi, ove confluiscono le risorse di cui al comma 435-bis.

Si precisa che il criterio perequativo suddetto viene calcolato, come fatto negli anni precedenti, in modo da attribuire alle aziende un importo correlato al posizionamento
rispetto alla media pro capite regionale e al numero dei dipendenti in servizio.

Per l’anno 2023 l’applicazione dei suddetti criteri determina le assegnazioni dettagliate nella
tabella riportata nell’allegato 2 al presente documento.

Per gli anni successivi verranno elaborate le relative tabelle con l’aggiornamento dei calcoli in relazione alle variazioni numeriche intervenute.

Utilizzo dei residui e incremento parte variabile della retribuzione di posizione
Gli articoli 94, 95 e 96 del CCNL del 19.12.2019, come modificati ed integrati dagli articoli 72, 73 e 74 del CCNL 2019-2021, disciplinano le modalità di costituzione ed utilizzo dei fondi per la retribuzione degli incarichi, per la retribuzione delle condizioni di lavoro e per la retribuzione di risultato. Tutti gli articoli sopra richiamati del CCNL 2019-2021, così come quelli in materia dei CC.CC.NN.LL. precedenti, prescrivono che i fondi debbano essere integralmente utilizzati. In particolare, con riferimento al fondo per la retribuzione degli incarichi e al fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro, gli articoli 72 e 73, rispettivamente ai commi 3 e 5, stabiliscono che eventuali risorse che annualmente, a consuntivo, risultino ancora disponibili sono temporaneamente utilizzate nel fondo per la
retribuzione di risultato relativo al medesimo anno e, quindi, riassegnate ai fondi di provenienza. L’articolo 74, relativo al fondo per la retribuzione di risultato, dispone, invece, al comma 5, che la destinazione di eventuali risorse che annualmente, a consuntivo, risultassero ancora disponibili in tale fondo, dopo l’attuazione di quanto disposto dagli artt. 72 e 73 in materia di residui, è stabilita in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 9, comma 5, lett. a).

Dall’esame delle disposizioni sopra richiamate emerge l’obbligo per le Aziende ed Enti del
SSN di utilizzare integralmente, per le finalità loro proprie, i fondi e che l’entità dei residui
non può che essere “fisiologica” e, quindi, commisurata agli importi che si possono ipotizzare ancora disponibili a fine anno, una volta utilizzati i fondi per le finalità loro proprie in rapporto al personale effettivamente in servizio.

In sostanza, i residui devono essere costituiti solo dalle risorse accantonate, e non spese, per l’eventuale corresponsione delle voci del trattamento retributivo al personale che si prevede di assumere nell’anno di competenza contabile o al personale in aspettativa senza assegni o fruitore di altri istituti che prevedano la riduzione totale o parziale di voci del trattamento economico afferenti ai fondi, personale per il quale si possa ragionevolmente ipotizzare la possibilità del rientro in servizio o, comunque, il venir meno dell’applicazione dei predetti istituti.

La Regione Toscana si impegna a verificare su base infrannuale l’utilizzo dei suddetti fondi
attraverso un apposito sistema di monitoraggio.
Per quanto riguarda l’accantonamento delle risorse dei fondi in rapporto alle possibili
assunzioni va peraltro tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 11 del DL 35/2019, convertito dalla L. 60/2019 e dalla circolare della Ragioneria dello Stato del 1° settembre 2020, prot. n.179877, laddove prevedono l’adeguamento in aumento o in diminuzione delle risorse per il trattamento economico accessorio del personale per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Pertanto, qualora il numero di posti di dirigenti dell’Area Sanità che si intendono coprire in
base ai piani triennali dei fabbisogni di personale sia superiore al numero dei dirigenti in
servizio al 31 dicembre 2018, si dovranno accantonare nei fondi solo quelle eventuali quote
di risorse necessarie a corrispondere le voci retributive per il personale da assumere che non sono coperte dall’incremento del valore medio pro capite dei fondi. L’accantonamento
integrale sarà invece necessario qualora il numero dei dirigenti in servizio sia inferiore al
numero dei dirigenti in servizio al 31 dicembre 2018 e fino al raggiungimento di tale soglia
con le nuove assunzioni, poiché in questo caso l’articolo 11 del DL 35/2019 non prevede
l’adeguamento dei fondi. Permane naturalmente l’obbligo di ridurre gli stessi in caso di
riduzione stabile del personale, fermo restando l’ammontare dei fondi nell’anno 2018.

A livello aziendale dovrà comunque essere ridotta al minimo la creazione di residui nel fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro: eventuali quote di risorse eccedenti quelle necessarie per la corresponsione dei compensi nelle misure stabilite dal CCNL dovranno essere destinate, in sede di contrattazione integrativa e nelle misure ivi determinate, all’elevazione del valore orario della retribuzione dell’attività didattica, dell’indennità di lavoro notturno, dell’indennità di pronta disponibilità, oltre che degli altri benefici elevabili in sede di contrattazione integrativa con l’utilizzo del fondo in parola secondo le previsioni di legge e contrattuali. In ogni caso, tutti i residui confluiti nel fondo di risultato dovranno essere corrisposti ai dirigenti secondo i criteri generali definiti in sede di contrattazione integrativa entro l’anno successivo a quello in cui si sono generati.

Ciò premesso, si evidenzia che l’art. 23, comma 2 del CCNL 2019-2021 stabilisce che ove sia rilevato uno strutturale mancato pieno utilizzo delle risorse consolidate del fondo degli
incarichi, non derivante da cessazioni o assenze, l’Azienda o ente, previo confronto ai sensi
dell’art. 6, comma 3, lett. d) (Confronto aziendale), procede, nell’anno successivo a quello in cui sono stati generati i residui, alla rivalutazione delle retribuzioni di posizione variabile degli incarichi assegnati o previsti dalla graduazione delle funzioni aziendale, al fine di pervenire al pieno utilizzo delle predette risorse.

Condizionalità dal 2025
Dall’anno 2025, con riferimento ai fondi dell’anno precedente, le Aziende avranno accesso
alle suddette quote perequative solo qualora i residui del “fondo per la retribuzione degli
incarichi” e i residui del “fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro” siano inferiori al 4% dell’ammontare degli stessi. Le Aziende ed Enti del SSR dovranno giustificare le situazioni eccezionali che dovessero determinare uno sforamento del limite, con una relazione che sarà oggetto di valutazione da parte della Direzione Regionale Sanità Welfare e Coesione sociale, i cui esiti saranno comunicati al tavolo di confronto regionale.

Attuazione dell’articolo 1. comma 526 e seg. della L. n. 145/2018
L’articolo 1, comma 526 della 30 dicembre 2018, n. 145 stabilisce che per l’attività di
compilazione e trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del Servizio sanitario nazionale, dei certificati medici di infortunio e malattia professionale di cui all’articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l’INAIL, a decorrere dal lº gennaio 2019, trasferisce annualmente al Fondo sanitario nazionale l’importo di euro 25.000.000 (al lordo degli oneri previdenziali a carico ente e imposta IRAP), maggiorato per gli anni successivi al 2019 del tasso di inflazione programmato dal Governo, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, da ripartire tra le Regioni e le Province autonome in sede di predisposizione della proposta di riparto della quota indistinta delle risorse relative al fabbisogno standard nazionale. Il successivo comma 527 dell’articolo citato prevede altresì che quota parte dei trasferimenti dell’INAIL di cui al comma 526, determinata con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, implementa, per il personale dipendente del Servizio sanitario regionale, direttamente i fondi di ciascuna azienda o ente per la contrattazione decentrata integrativa. Il comma 528 prevede che quota parte degli stessi trasferimenti, sempre determinata con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ha destinazione vincolata al fondo destinato per i rinnovi contrattuali della medicina convenzionata incrementando la quota capitaria riconosciuta per assistito al medico di medicina generale. In sede di riparto della quota indistinta delle risorse relative al fabbisogno nazionale standard per gli anni 2019, 2020 e 2021 alla Regione Toscana erano stati assegnati per i già menzionati trasferimenti rispettivamente 1.576.026 euro, 1.574.754 euro e 1.581.816 euro, per un importo complessivo di 4.732.596 euro. In data 25 maggio 2022 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano è stata sancita l’intesa per la ripartizione delle predette risorse tra i medici di assistenza primaria e i medici dipendenti del Servizio sanitario regionale sulla base del numero dei certificati medici rilasciati, in modalità cartacea e telematica, rispettivamente dai medici dipendenti del SSN e dai medici di assistenza primaria convenzionati con il SSN, nei cinque anni antecedenti all’entrata in vigore della L. n. 145/2018 e, pertanto, nel quinquennio 2014-2018. L’intesa prevede altresì che tale ripartizione rimanga in vigore anche per il quinquennio 2019-2023, mentre per ciascun quinquennio successivo è stato previsto che in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano venga effettuata una rimodulazione delle quote di ripartizione sulla base del numero dei certificati medici rilasciati nel quinquennio precedente rispettivamente dai medici di assistenza primaria e dai medici dipendenti del Servizio sanitario regionale.

In data 9/02/2023 la Regione Toscana e le Organizzazioni sindacali regionali dell’Area Sanità hanno sottoscritto uno specifico verbale di confronto con il quale sono state concordate le linee di indirizzo sulla materia, che con il presente documento si confermano per gli anni a venire.

Attuazione articolo 15. comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 32/2021
Adozione di indirizzi operativi per l’esazione delle tariffe di cui al D.Lgs 02/02/2021 n. 32
recante Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
Regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’art. 12, comma 3, lettera g) della Legge
04/10/2019 n. 117 nonché per la rendicontazione, il trasferimento e l’impiego delle somme
riscosse.

L’art. 15, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 32/2021 “Disposizioni per l’adeguamento della
Normativa nazionale alle disposizioni del Reg. CE n. 2017/625 ai sensi dell’art. 12, comma 3, lettera a) della Legge 04/10/2019 n. 117” stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate per garantire l’applicazione della normativa vigente di cui ai settori indicati all’art. 1, comma 2 del Reg. CE n. 625/2017.

Dette tariffe sono applicate e riscosse dalle Autorità Competenti individuate dal D. Lgs n.
193/2007 e dal D. Lgs n. 27/2021, tra le quali figurano anche e soprattutto le Aziende
Sanitarie Locali.

Il D. Lgs n. 32/2021 prevede che gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe dell’allegato 2 al decreto, sezioni da 1 a 7, e della tariffa su base oraria di cui all’articolo 10,
comma 2, ad esclusione delle tariffe delle sezioni 8 e 9, siano destinati e vincolati, ai sensi
dell’articolo 1, comma 3, secondo le ripartizioni definite dall’art. 15, comma 2, lettera a), e
pertanto sono destinati a concorrere, in aggiunta alle risorse provenienti dal finanziamento
del Servizio Sanitario Nazionale, ad assicurare adeguate risorse umane, strumentali e
finanziarie necessarie per organizzare, effettuare e migliorare il sistema dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali previsti dai Regolamenti Unionali e dalla correlata normativa
nazionale.

Pertanto si indica alle aziende USL di provvedere a rendicontare, a partire dall’anno 2023, i
flussi e l’ammontare delle risorse incassate e disponibili ai sensi del succitato D. Lgs n.
32/2021, provvedendo a specifiche delibere di accantonamento di questi introiti per il
successivo utilizzo con le modalità previste dallo stesso Decreto, compresa la necessaria
applicazione dell’istituto contrattuale di cui all’art. 27, comma 12-bis del CCNL 2019-2021
Area Sanità.

In proposito si invitano anche le Aziende a dar luogo al summenzionato dettato contrattuale
(art. 27, comma 12-bis) predisponendo, sulla base degli anzidetti introiti, appositi progetti
con obiettivi prestazionali retribuiti con le risorse e nei modi di cui al medesimo articolato.

Verbale definitivo definito nell’incontro del 12/07/2024

LEGGI IL TESTO COMPLETO DELLA DELIBERA 959 DEL 05/08/2024

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