venerdì, Aprile 19, 2024
spot_img
Homepillole di genere#INCLUSIONE DONNA

#INCLUSIONE DONNA

#InclusioneDonna, nata nel 2018 con lo spirito di supportare le Istituzioni a traguardare gli obiettivi di aumentare le percentuali di occupazione e rappresentanza femminile declinandoli in 10 istanze prioritarie, plaude i risultati raggiunti dalle Istituzioni negli ultimi mesi ed è certa che la nuova compagine governativa non potrà che proseguire, migliorandola, su questa strada.

Mi riferisco in particolare ad uno dei progetti del PNRR della cui “messa a terra” #Inclusionedonna si fregia di aver contribuito iniziando a parlarne prima di tutto con la Ministra Bonetti già dal giorno del suo arrivo al governo a settembre 2019. È infatti in capo alla nostra rete la gestione del tavolo di lavoro tecnico istituito a gennaio 2021 da #Inclusionedonna insieme ad Accredia, AICEO e UNI per la “redazione di linee guida e KPI utili alle Imprese che vogliono dimostrare, attraverso audit di certificazione dei propri processi, l’aderenza alla politiche di parità di genere”.

Il progetto nel Piano di Ripresa e Resilienza di cui la “certificazione di genere per le imprese” è importante tassello, identificato dal nome Sistema di Certificazione della Parità di Genere ha infatti l’obiettivo di “assicurare una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro e ridurre il gender pay gap attraverso la creazione di un sistema nazionale di certificazione della parità di genere, che dovrà migliorare le condizioni di lavoro delle donne.

La pubblicazione della UNI/PdR 125:2022 il 16 marzo 2022 sul sito dell’UNI è la prima milestone prevista dal progetto.

Tale Prassi prevede l’adozione di 33 specifici Indicatori chiave di prestazione suddivisi in 6 cluster,

Il passo successivo, previsto nell’ambito del Progetto, sarà quello di realizzare una Piattaforma per la raccolta di dati e informazioni sulla Certificazione di Parità di Genere e servizi di consulenza e accompagnamento per le PMMI attraverso specifici fondi (di 2,5 MLN per la consulenza e 7,5 MLN per l’accreditamento) presti disponibili.

Ma se vogliamo che il principio delle pari opportunità sia effettivamente promosso e attuato concretamente è necessario ed auspicabile che, oltre a coinvolgere le Imprese nell’adottare la UNI/PdR 125:2022, si avvii ogni azione atta ad adeguare le procedure di acquisto (bandi di gara, avvisi o inviti) da parte di tutte le stazioni appaltanti perchè “domanda” ed “offerta” trovino sinergia e coerenza rispetto agli stessi principi di equità e sviluppo economico del nostro Paese

Questo anche alla luce di importanti modifiche normative effettuate proprio in questa direzione nel corso degli ultimi 18 mesi dal Governo anche dietro pressione della società civile femminile, #Inclusionedonna in primis, e che riporto qui per brevità
  • le Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 165/2001, sono tenute a garantire la parità e le pari opportunità tra uomini e donne, l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta o indiretta, relativa, tra l’altro, al genere, nell’accesso al lavoro, nella formazione professionale, nella promozione e nella sicurezza sul lavoro;
  • l’art 46-bis del D.lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), come modificato dalla legge n. 162/2021, prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2022 è istituita la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale, a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità”;
  • l’art. 5 della Legge n. 162/2021 prevede che “Alle aziende private che, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione della parita’ di genere di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunita’ tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall’articolo 4 della presente legge, e’ riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorita’ titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti. Compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i principi di parita’ di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalita’, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti relativi a procedure per l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta in relazione al possesso da parte delle aziende private, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, della certificazione della parita’ di genere di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunita’ tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall’articolo 4 della presente legge. Per le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonche’ dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) resta in ogni caso fermo quanto previsto dall’articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.”;
  • l’art. 1 del decreto 29 aprile 2022 del Presidente del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le pari opportunità, emanato in attuazione dell’art. 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006, dispone che “I parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese sono quelli di cui alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, pubblicata il 16 marzo 2022, contenente «Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l’adozione di specifici KPI ( Key Performance Indicator – indicatori chiave di prestazione) inerenti alle politiche di parità di genere nelle organizzazioni»”;
  • l’art. 47 del d.l. n. 77/2021, convertito con legge n. 108/2021, per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere, reca disposizioni finalizzate all’applicazione di principi di pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici finanziati in tutto o in parte dal Piano Nazionale ripresa e resilienza (“PNRR”) e dal Piano Nazionale degli investimenti complementari (“PNC”). In particolare:
    • il comma 4 dispone che “le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti specifiche clausole dirette all’inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l’assunzione di giovani, con eta’ inferiore a trentasei anni, e donne […]. Fermo restando quanto previsto al comma 7, è requisito necessario dell’offerta […] l’assunzione dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile”.
    • Il comma 5 prosegue riconoscendo alla stazione appaltante la possibilità di prevedere l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo all’offerente o al candidato, tra l’altro, che:
      • a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell’articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, quelle di cui all’articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, quelle di cui agli articoli 35 e 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero quelle di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
      • b) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;
      • c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, persone disabili, giovani, con eta’ inferiore a trentasei anni, e donne per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita’ ad esso connesse o strumentali;
      • d) abbia, nell’ultimo triennio, rispettato i principi della parita’ di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunita’ generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;
      • e) abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254”.
  • il decreto interministeriale del 29 marzo 2022 prevede che le aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti sono tenute a redigere un rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile come previsto dal Codice delle Pari opportunità, dopo le modifiche previste dalla legge n. 162/2021. Le imprese che hanno in forza un numero di dipendenti inferiori a 50 potranno volontariamente redigere il documento che potrà essere utile qualora volessero dotarsi della nuova certificazione sulla parità di genere;
  • dal 27 luglio 2022 è in vigore l’obbligo di comunicare all’Anac i dati sulle pari opportunità generazionali e di genere previste per gli appalti e le concessioni, sopra soglia e sotto soglia, che riguardano gli investimenti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC;
  • dal 27 luglio 2022 sono in linea le modifiche al sistema SIMOG (Sistema informativo monitoraggio gare) necessarie per l’acquisizione dei dati individuati con la Delibera n. 122 del 16 marzo 2022. Il primo dato da comunicare è la previsione nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto sia all’occupazione giovanile (under 36) sia all’occupazione femminile.

la strada per arrivare ad una vera parità di genere nelle Organizzazioni è ancora lunga ma grazie alla pubblicazione della Prassi di riferimento UNI numero 125:2022 un tassello importante è stato piantato. Ora se vogliamo che il principio delle pari opportunità sia promosso e attuato concretamente è necessario ed auspicabile che, oltre a coinvolgere le Imprese nell’adottarla, si avvii ogni azione atta ad adeguare le procedure di acquisto (bandi di gara, avvisi o inviti) da parte di tutte le stazioni appaltanti perchè “domanda” ed “offerta” trovino sinergia e coerenza rispetto agli stessi principi di equità e sviluppo economico del nostro Paese. La sfida è lanciata, va solo raccolta”

SILA MOCHI

ARTICOLI SIMILI

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img
spot_img

TAGS